Amianto 2026: il D.Lgs. 213/2025 e l'obbligo del Responsabile Rischio Amianto

Dal 24 gennaio 2026 è in vigore il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026. Il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 e riscrive il Titolo IX, Capo III del d.lgs. 81/2008, cioè la disciplina della protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto. Non è un aggiornamento di dettaglio: cambia l'ordine di grandezza del problema.

Il valore limite scende di un fattore dieci

Il valore limite di esposizione professionale passa da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo, misurato come media ponderata su otto ore. È una soglia dieci volte più severa, e la conseguenza pratica non è soltanto organizzativa: a concentrazioni così basse la microscopia ottica in contrasto di fase, il metodo su cui si è retto il monitoraggio per trent'anni, non ha più potere risolutivo sufficiente. Non distingue le fibre sottili, e sotto una certa soglia semplicemente non le vede.

Per questo il legislatore ha previsto una transizione strumentale: dal 21 dicembre 2029 il conteggio delle fibre dovrà essere effettuato in microscopia elettronica, a scansione (SEM) o a trasmissione (TEM). Chi programma oggi campagne di monitoraggio pluriennali su un sito attivo ha quattro anni per allineare laboratori e protocolli, e conviene non arrivarci all'ultimo: la capacità analitica in microscopia elettronica sul mercato italiano è oggi una frazione di quella in microscopia ottica.

Il decreto rafforza anche gli obblighi documentali: la documentazione relativa all'esposizione dei lavoratori va conservata per quarant'anni, coerentemente con i tempi di latenza delle patologie asbesto-correlate.

Il Responsabile Rischio Amianto e il ritorno del censimento

Il secondo fronte riguarda chi possiede gli immobili, non chi ci lavora dentro. Dove è accertata la presenza di materiali contenenti amianto, i proprietari di immobili pubblici e privati e gli amministratori di condominio devono individuare un Responsabile del Rischio Amianto (RRA): una figura con compiti definiti, non un adempimento formale.

La guida INAIL "Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative", pubblicata nell'aprile 2026, ne codifica il perimetro: censimento dei materiali contenenti amianto, valutazione dello stato di degrado, programma di controllo e manutenzione con ispezioni visive periodiche, informativa agli occupanti e alle imprese che intervengono sull'edificio. Per la valutazione dello stato di conservazione la guida richiama gli algoritmi consolidati, fra cui il VERSAR, e rimanda alla prassi di riferimento UNI/PdR 152.2 per i criteri di competenza professionale della figura.

È il punto che riteniamo più rilevante per chi gestisce patrimoni immobiliari. La gestione del rischio amianto non comincia con la bonifica: comincia con il sapere che cosa si ha, dove si trova e in che stato è. Un materiale compatto e integro può essere gestito in sicurezza per anni con un programma di controllo; lo stesso materiale degradato o disturbato da un intervento edilizio diventa un problema immediato. Senza censimento la distinzione non si può fare, e la decisione di bonificare finisce per essere presa sull'emergenza anziché sulla programmazione.

Resta inoltre l'obbligo, per gli edifici antecedenti alla legge 257/1992, di verificare la presenza di materiali contenenti amianto prima di iniziare lavori: il datore di lavoro deve richiedere le informazioni ai proprietari e, se non disponibili, incaricare un operatore qualificato dell'accertamento.

Lombardia: DPI respiratori e formazione accreditata

Sul piano regionale, la legge regionale 10 febbraio 2026, n. 5 interviene sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sulle procedure operative per i lavoratori esposti. Prima dell'impiego del dispositivo è richiesta una formazione specifica presso soggetto accreditato, con competenze definite secondo la UNI 11719:2025; la norma contiene una clausola dinamica, per cui i riferimenti tecnici si intendono aggiornati all'ultima edizione vigente. L'articolo 4 assegna alle ATS le attività di prevenzione, protezione e controllo, in raccordo con il Piano Regionale Amianto istituito con la legge regionale 17/2003.

Cosa comporta, in pratica

Per chi possiede o gestisce edifici con presenza accertata o sospetta di amianto, i passaggi ragionevoli nell'ordine sono tre: verificare se esiste un censimento aggiornato e, se manca, farlo; individuare formalmente il Responsabile del Rischio Amianto e dotarlo di un programma di controllo e manutenzione scritto; rivedere i protocolli di monitoraggio ambientale alla luce del nuovo valore limite e della scadenza del 2029 sulla microscopia elettronica.

Seguiamo il censimento dell'amianto negli edifici del Comune di Milano dal 2017, e la rimozione dei materiali contenenti amianto è parte ordinaria dei cantieri di decommissioning che dirigiamo — dall'ex Novaceta di Magenta all'ex Sofer di Arco Felice, fino all'ex SGL Carbon di Ascoli Piceno. È un lavoro che si fa bene solo se la mappatura precede il cantiere.

Approfondisci: bonifica e censimento amianto ➔

I riferimenti normativi sono aggiornati alla data di pubblicazione. Per usi operativi si raccomanda la verifica sul testo vigente in Gazzetta Ufficiale o su Normattiva.

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