End of Waste inerti: cosa cambia con il DM 127/2024 rispetto al 2022 e al regime del 1998

Il 26 settembre 2024 è entrato in vigore il decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, che ha abrogato integralmente il DM 152/2022 e riscritto le condizioni alle quali un rifiuto da costruzione e demolizione cessa di essere tale e torna in cantiere come aggregato riciclato. Per chi dirige demolizioni e recupera inerti in sito è il cambiamento più rilevante degli ultimi vent'anni, e conviene leggerlo in sequenza con quello che c'era prima.

Prima del 2022: il test di cessione e nient'altro

Per oltre vent'anni il riferimento è stato il DM 5 febbraio 1998, poi integrato dal DM 186/2006 e dalla circolare ministeriale 5205/2005, nel quadro del regime semplificato di recupero. L'unico controllo ambientale vincolante era il test di cessione sull'eluato: si lavava il materiale in acqua deionizzata per 24 ore e si misurava cosa rilasciava. Nessun obbligo di analizzare chimicamente la massa solida, cioè gli inquinanti intrappolati dentro l'aggregato; nessun concetto di lotto; nessun sistema di gestione della qualità.

I limiti sull'eluato erano però severi su due parametri che nelle macerie edili sono naturalmente abbondanti: solfati a 250 mg/l e cloruri a 100 mg/l. La conformità ambientale e quella commerciale correvano su binari separati: la marcatura CE come prodotto da costruzione era già dovuta, ma rispondeva a norme tecniche proprie, mentre le classi d'uso da A.1 ad A.6 della circolare 5205/2005 governavano l'idoneità prestazionale.

2022: il primo vero End of Waste, e il blocco che ne è seguito

Il DM 27 settembre 2022, n. 152 ha introdotto per la prima volta una disciplina compiuta di cessazione della qualifica di rifiuto. Il controllo è diventato doppio: analisi chimica sulla massa solida oltre al test di cessione. Sono arrivati il lotto di massimo 3.000 metri cubi, la conservazione del campione testimone per cinque anni, l'obbligo di un sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001 e la dichiarazione di conformità per ogni lotto. Sul fronte opposto, solfati e cloruri sono stati portati entrambi a 750 mg/l, sbloccando non conformità che il regime del 1998 produceva in modo sistematico.

Il problema è stato altrove, ed è istruttivo. L'Allegato 2 elencava sei destinazioni d'uso — rilevati, sottofondi, strati di fondazione, recuperi ambientali e colmate, strati anticapillari e drenanti, confezionamento di calcestruzzi — ma imponeva a tutte la stessa identica tabella di limiti. Per vendere un sottofondo stradale occorreva quindi restare sotto 50 mg/kg di idrocarburi pesanti C>12: una soglia che le macerie provenienti dalla demolizione di pavimentazioni stradali, per loro natura bituminose, non possono quasi mai rispettare. Il risultato pratico è stato la paralisi di una parte consistente del mercato del riciclo: materiale tecnicamente idoneo, ambientalmente innocuo per l'uso previsto, e giuridicamente non commerciabile.

2024: proporzionalità rispetto al destino d'uso

Il DM 127/2024 corregge esattamente quel difetto, introducendo il principio che il limite chimico debba essere commisurato a come il materiale verrà effettivamente impiegato. La nuova Tabella 2 si articola su tre colonne:

Cambiano anche gli oneri gestionali, e nella direzione giusta. Il lotto resta a 3.000 metri cubi, ma la conservazione del campione scende da cinque anni a uno, mentre registri e dichiarazioni di conformità vanno tenuti cinque anni. Il sistema di gestione della qualità non deve più essere necessariamente ISO 9001: è ammesso un sistema idoneo, integrabile con ISO 14001 o EMAS. In senso opposto, la marcatura CE diventa obbligatoria per tutti gli impieghi, compresi i recuperi ambientali e i riempimenti che il decreto del 2022 esentava.

Cosa comporta in cantiere

La conseguenza operativa è che la destinazione d'uso va decisa prima di campionare, non dopo. Un lotto qualificato per usi ambientali non è declassabile né riqualificabile a piacere, e un lotto destinato a sottofondo stradale va caratterizzato sulla colonna giusta fin dall'inizio. Nei nostri cantieri di decommissioning, dove gli inerti vengono trattati e riutilizzati in sito con impianti mobili autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, questo significa che la scelta si colloca nella progettazione dell'intervento, insieme al bilancio dei materiali: sbagliarla comporta rifare le analisi o conferire in discarica materiale che sarebbe stato recuperabile.

Il quadro non è del tutto stabilizzato. È attiva presso il MASE una task force sull'End of Waste, ed è attesa una revisione ministeriale sulla base dei dati di monitoraggio raccolti attraverso il registro nazionale ReCER.

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I riferimenti normativi e i valori limite sono aggiornati alla data di pubblicazione. Per usi operativi si raccomanda la verifica sul testo vigente in Gazzetta Ufficiale o su Normattiva.

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